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L'Avvocato risponde
Diritti su posto barca acquistato

Risponde Andrea Faccon

La domanda

13 febbraio 2006

Ho acquistato presso un marina un posto barca il cui diritto di ormeggio scade nel 2029. Quale sarà, alla luce della disciplina vigente, la sorte del contratto una volta scaduta la concessione?

Lettera firmata


Risponde Andrea Faccon, consulente legale di Yachts.it

Gentile Lettore,

  • Alla luce dei dati forniti, mi preme precisare che il contratto con l'ente gestore del marina le attibuisce un diritto personale (non reale, come la proprietà) destinato a scadere al 2029.
    Tale contratto segue le sorti della concessione "a monte", assegnata dall'Autorità competente all'Ente gestore del marina.
  • Occorre quindi far riferimento alla normativa sulla durata e rinnovo della concessione di un porto turistico.
    L'individuazione della normativa applicabile non è agevole, anche alla luce dello spostamento della competenza dallo Stato, alle Regioni ed enti locali delle competenze più rilevanti in materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 D.P.R. n. 616/1997; 6 D.L. n. 400/1993 conv. in L. 494/1993; 8 D.L. n. 535/1996 conv. in L. 647/1996; 42 D.lgs. n. 96/1999 e del D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

    I dati normativi cui occorre fare riferimento sono molteplici e frammentari:
    Si tratta,
    1. della legislazione regionale sarda, che però ad oggi non mi risulta emanata (salvo quanto si dirà in appresso);
    2. del Codice della Navigazione: in estrema sintesi, il Codice della Navigazione regola la materia all'
      - art. 25 regolamento di attuazione al C.N., che prevede che "Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora".
      In buona sostanza, in materia è escluso il rinnovo tacito della concessione.
      - art. 37 C.N., norma a mio avviso fondamentale in materia, la quale prevede che alla scadenza di una concessione demaniale marittima si apre un concorso tra i soggetti che ambiscono alla gestione.

      La giurispudenza più recente ha chiarito l'ambito e i limiti del diritto di insistenza.
      Tale norma prevede che "nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico".

      Quando tale criterio non conduce all'individuazione del concessionario, l'amministrazione deve far utilizzo dei criteri residuali di cui ai successivi commi dell'art. 37 C.N..
      Il secondo comma del citato art. 37 prevede che "al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili" aggiungendo poi che "è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze". Solo "qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".
      Il Consiglio di Stato ha ribadito la portata generale della norma sul diritto di insistenza, cioè sul diritto del precedente concessionario di essere preferito a qualsisi altro istante in sede di rinnovo.
      Ne consegue che anche alla concessione di un porto turistico come quello di Portisco sarà applicabile, alla scadenza della concessione, l'art. 37 C.N. e le suddette procedure per il rinnovo (sull'applicazione generalizzata dell'art.37 C.N., come modificato dall'art. 02, D.L. n. 400/93, si veda la circolare Ministero infrastrutture n. 1, 7.2.1994).
    3. della normativa statuale sucessiva al codice dela navigazione.
      Rilevante è l'art. 01, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494 (tale articolo è stato prima sostituito dall'art. 10, L. 16.3.2001, n. 8 e poi modificato dall'art. 13, L. 8.7.2003, n. 172), che prevede una disciplina ad hoc per le concessioni turistico-ricreative.
      A mente di tale articolo, le concessioni in base alle quali sono stipulati i contratti di ormeggio, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni e, alla scadenza "si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del Codice della Navigazione (che disciplina la revoca delle concessioni ultra quadriennali)".
      E' fatta salva la facoltà del concessionario di chiedere una durata più lunga di sei anni.
      Tale disciplina si applica alle concessioni di cui al comma 1, che così si esprime "La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
      a) gestione di stabilimenti balneari;
      b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
      c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
      d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
      e) esercizi commerciali;
      f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.".
      Sono escluse le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
      L'applicazione generale dell'art. 01, co. 1, L. 400/93 appare confermata dalla circolare n. 1, 7.2.994 con la quale il Ministero ha dettato prime indicazioni interpretative sulla normativa in esame.
      In definitiva, dalla lettura del combinato disposto dai due commi dell'art. 01, cit, si dovrebbe concludere che le concessoni di porti e marina sono soggette rinnovo automatico.
      In realtà, siffatta conclusione non è affatto scontata.
      Da una lato, una recente sentenza ha precisato in senso restrittivo l'ambito temporale di applicazione di questa disposizione: T.A.R. Campania, sezione I, n. 3055/04, ha ritenuto che "se è vero che l'art. 1 della legge n. 494/93 prevede il rinnovo automatico della concessione su bene demaniale marittimo, è anche vero che tale rinnovo automatico è stato disposto solo con l'art. 10 della legge n. 88/2001, modificativo dell'art. 1 l. n. 494/93; e tale art. 10 l. n. 88/01 è applicabile solo alle concessioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore (T.A.R. Campania, Salerno, n. 564 del 21/06/02), mentre la concessione in questione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della norma citata.
      In buona sostanza, al fine di concludere per il rinnovo autmatico occorre verificare se la concessione è stata rilasciata dopo il 2001, data di entrata in vigore della riforma della l. n. 88/01.
      Inoltre, un'ulteriore recente sentenza ha escluso, pur in presenza di un dato letterale abbastanza chiaro, l'applicabilità del rinnovo automatico in presenza di una legislazione regionale di segno contrario (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 2004/288).
      Nella specie, inoltre, in attuazione della disciplina del 1993, la Regione Autonoma Sarda ha emanato una direttiva (determinazione assessorile n. 2081 / D del 28 dicembre 2001, in seguito anche modificata) che espressamente prevede che alla scadenza naturale tutte le concessioni, sia quelle rilasciate secondo le procedure previste in detta direttiva sia quelle rilasciate secondo le precedenti procedure, escluso il rinnovo tacito, sono sottoposte alla disciplina prevista dalla stessa determinazione n. 2081 / 2001, per le nuove concessioni.
      In buona sostanza, lungi dall'essere ammesso il rinnovo tacito o automatico, secondo questa direttiva è previsto che il rapporto concessorio cessa de plano con la scadenza ed il precedente gestore deve concorrere con altri operatori per acquisire la concessione.
      Ad oggi, dunque, l'indirizzo della Regione Autonoma è nel senso che, alla scadenza della concessione, il rapporto concessorio venga rimesso in gare per l'affidamento ad un nuovo gestore (che può essere anche il precedente).
      Occorre precisare, tuttavia, che la direttiva in questione non ha forza formale di legge e, peraltro, non deroga espressamente alla norma dell'art. 37 C.N. che riconosce al precedente concessionario (attuale gestore del marina) il diritto di insistenza (cioè, ripetiamo, il diritto del prcedente concessionario, in sede di rinnovo, di essere preferito ad altri istanti nel rilascio della nuova concessione).
      Peraltro, con determinazione Det. 29 dicembre 2003 n. 2220/D, recante nova disciplina delle concessioni demaniali marittim, è stato previsto che "Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con l'esclusione delle aree e degli specchi acquei nei porti turistici, in scadenza nell'anno 2003 e successivi, saranno rinnovate automaticamente per una durata di sei anni, previo pagamento delle spese di istruttoria e verifica dell'avvenuto pagamento dei canoni pregressi, nonché della produzione della necessaria fideiussione bancaria/assicurativa. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione regionale di non procedere al rinnovo delle concessioni, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, in dipendenza della sussistenza di specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o di altre ragioni di pubblico interesse.
      Tale determinazione prevede il rinnovo automatico, ma solo per le concessioni di stabilimenti balneari.
    4. Assumono rilevanza in materia anche i piani e le direttive degli enti locali (i Comuni, ad esempi) per la gestione del demanio marittimo eventualmente ad essi attribuito in gestione dalla Regione (v. d.lgs. n. 112/98).
      Come ricordato in dottrina (Saolomone L., La gestione del demanio marittimo: dallo Stato, alle regioni, ai Comuni: il caso della Regione Sicilia), "Molti Enti locali, nell'esercizio concreto delle funzioni concessorie, ormai ad essi generalmente conferite, oltre ad essersi autolimitati, nel senso di aver adottato mediante apposite delibere comunali propri criteri direttivi (cfr. Cons. St. Sez. VI, 30 gennaio 2002, n. 543), in attesa di quei criteri generali di gestione di beni demaniali concessi per attività turistico-ricreative di cui all'art. 2, lett. l), 4° co., L. n. 135/2001, si sono, altresì, legittimamente dotati di strumenti urbanistici demaniali (es. "piani di spiaggia comunali" e "piani di utilizzazione del demanio marittimo regionali").".

    In conclusione, a mio avviso la scadenza della concessione determina il venir meno in modo automatico della concessione. E' certamente possibile il rinnovo a favore del precedente gestore, in base al diritto di insistenza di cui all'art. 37 C.N..
    Non è inutile anche una verifica del contenuto della concessione (è possibile acquisire una copia mediante istanza di accesso presso l'Autorità che ha rilasciato la concessione).
    In ogni caso, (vi sia o meno il rinnovo della concessione "a monte") sarà necessario, alla scadenza il contratto di ormeggio, rinnovare anche questo contratto, mediante la stipula di un novo contratto con il nuovo concessionario.
    Osservo che è prematuro fare congetture, in base alla normativa vigente, sulla sorte di una concessione in scadenza al 2029.
    Occorrerà attendere anche gli sviluppi della normativa di riordino della portualità lusoria che il settore attende ormai da anni.

Confidando di aver fornito elementi utili per la riflessione Le porgo molti cordiali saluti.
Buon vento!

Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it




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