Gentile Lettore,
rispondo alla Sua cortese richiesta di sapere se esistono normative che regolano l'utilizzo di un house-boats in acque interne e, in particolare,:
- gli adempimenti burocratici e l'autorità competente;
- se l'house-boat è considerato un natante a tutti gli effetti;
- eventuali documenti occorrenti;
- se esiste un sito italiano dove reperire eventuali informazioni.
a) L'house-boat (in italiano la barca-casa) è un mezzo galleggiante, con propulsione a motore, impiegato per diverse finalità (principalmente diportistiche - legate al turismo nautico in acque interne - ma anche, in alcuni paesi del nord europa e nord america, residenziali) che consente la permanenza confortevole a bordo, con il soddisfacimento delle normali esigenze di vita, di un gruppo (più o meno ampio) di persone.
Nella legislazione italiana, un mezzo galleggiante di questo tipo è classificabile, ove utilizzato per la navigazione per finalità da diporto (e non esclusivamente per finalità latu sensu residenziali), quale unità da diporto.
Il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (di seguito solo C.N.D.), che ha approvato il codice della nautica da diporto, nell'ambito di un complessivo riordino della materia, ha, infatti, definito unità da diporto "ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;".
L'art. 3, comma 1 ha inoltre definito:
"b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).".
Ne discende, a mio avviso, che l'house-boat è qualificabile natante, imbarcazione ovvero nave da diporto, a seconda della lunghezza dello scafo misurata in conformità delle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.
b) La normativa che regola l'utilizzo ai fini di navigazione da diporto di un house-boat è desumibile dal codice da diporto.
Non mi consta l'emanazione di una normativa speciale dedicata a questi mezzi galleggianti.
Gli adempimenti burocratici, i documenti ed i titoli abilitativi per la condotta ed il comando di queste unità sono quelli stessi richiesti dal codice del diporto e dalla normativa correlata, per le unità da diporto impiegate in acque marittime e in acque interne.
Comunemente, si ritiene che ai fini della condotta di house-boats non sia necessaria la patente nautica (non mi consta, tuttavia, una norma che deroghi all'obbligo di patente nautica per gli house-boats; ai fini della navigazione in acque interne - nei laghi, fiumi, canali navigabili e altre acque interne - la patente nautica entro le dodici miglia è necessaria: si v. l'art. 39, co. 1, lett. b), "(...) quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.").
Per altri profili dell'utilizzo del mezzo nautico, non è da escludere che, in base alla zona di previsto utilizzo, esista una normativa ad hoc emanata dalll'Autorità marittima o della navigazione interna (in forma di ordinanza, regolamento, ecc.) nonché al Comune, Provincia o Carabinieri.
c) La documentazione indispensabile per l'utilizzo dell'house-boat è la stessa richiesta per il tipo di unità da diporto.
Se si intende esercitare un'attività economica relativa al noleggio o alla locazione dell'unità , è altresì necessaria l'indicazione della destinazione nella licenza di navigazione, ove necessaria in relazione alla tipologia di unità (art. 2, co. 2, C.N.D.).
Ulteriori più specifiche informazioni potranno essere acquisite presso le Autorità marittime o, per le acque interne, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
E' necessaria altresì la copertura assicurativa: l'art. 123, rubricato "Natanti" (in realtà si occupa di tutte le unità di diporto), D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha previsto che "1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone." (v. anche art. 41 C.N.D.).
d) Informazioni utili sull'house-boat navigante, ancorché spesso di carattere commerciale, sono reperibili sul sito www.loftviaggi.it o, per il lago maggiore, www.houseboats.it; sull'house-boat stanziale, vedasi www.houseboathotel.nl; in Francia, www.locaboat-plaisance.fr.
Sono a disposizioni per eventuali informazioni più specifiche.
La saluto e Buona navigazione!
Andrea Faccon
andreafaccon@libero.it |