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Leggi e normative

Il Codice della Navigazione
(vigente fino al 15 Settembre 2005)


Indice articoli  Indice
Codice della Navigazione
pagina 5/28
L'elenco degli articoli successivi è a fondo pagina
Parte Prima
Della navigazione Marittima ed Interna
Libro Primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
  • Titolo IV - Del personale della navigazione
       dall'art. 113 all'art. 135
Articolo 113

Organizzazione e disciplina del personale marittimo

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede la amministrazione dei trasporti e della navigazione.

Articolo 114

Distinzione del personale marittimo

Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Articolo 115

Categorie della gente di mare

La gente di mare si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Articolo 116

Personale addetto ai servizi portuali

  1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
    1) i piloti;
    2) i lavoratori portuali;
    3) i palombari in servizio locale;
    4) gli ormeggiatori;
    5) i barcaioli.
  2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, discipinandone, ove occorra, l'impiego.
Articolo 117

Personale tecnico delle costruzioni navali

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.

Articolo 118

Matricole e registri del personale marittimo

  1. La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
  2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Articolo 119
Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
  1. Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni.
  2. I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.
  3. Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l'immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.
  4. Il ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
  5. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
  6. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 116, dal ministro dei trasporti e della navigazione.
  7. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
  8. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Articolo 120
Cancellazione dalle matricole e dai registri
  1. Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 si procede per i seguenti motivi:
    a) morte dell'iscritto;
    b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
    c) perdita della cittadinanza italiana;
    d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
    e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
    f) cessazione dall'esercizio della navigazione.
  2. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
  3. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Articolo 121
Reiscrizione nelle matricole e nei registri
  1. Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c), ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
  2. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Articolo 122
Documenti di lavoro del personale marittimo
  1. La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
  2. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Articolo 123
Titoli professionali del personale marittimo
  1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
    a) capitano superiore di lungo corso;
    b) capitano di lungo corso;
    c) aspirante capitano di lungo corso;
    d) allievo capitano di lungo corso;
    e) padrone marittimo;
    f) marinaio autorizzato;
    g) capo barca;
    h) conduttore.
  2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
    a) capitano superiore di macchina;
    b) capitano di macchina;
    c) aspirante capitano di macchina;
    d) allievo capitano di macchina;
    e) meccanico navale;
    f) fuochista autorizzato;
    g) motorista abilitato;
    h) marinaio motorista.
  3. Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
    a) medico di bordo;
    b) marconista.
  4. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
  5. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
  6. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
Articolo 124
Rilascio dei documenti di abilitazione
  1. Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo.
  2. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Articolo 125
Collocamento della gente di mare

Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.

Articolo 126

Divieto di mediazione

  1. E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.

    Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.

Articolo 127

Assunzione all'estero

  1. All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.
Articolo 128

Organizzazione e disciplina del personale

  1. All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.
Articolo 129

Distinzione del personale

Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Articolo 130

Categoria del personale navigante

Il personale navigante si divide in tre categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione.

Articolo 131

Personale addetto ai servizi dei porti

  1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
    1) i lavoratori portuali;
    2) i barcaioli.
  2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
Articolo 132
Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
  1. Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione.
  2. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione.
  3. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
  4. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Articolo 133
Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
  1. Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento
  2. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.
  3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
  4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritte anche italiani non regnicoli.
  5. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro dei trasporti e della navigazione.
  6. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi
Articolo 134
Titoli professionali del personale
  1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
    a) capitano;
    b) capo timoniere;
    c) capo barca;
    d) conduttore di motoscafi;
    e) barcaiolo abilitato.
  2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
    a) macchinista;
    b) motorista.
  3. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
  4. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
  5. Il ministro dei trasporti e della navigazione in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
  6. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
Articolo 135
Assunzione all'estero

All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.

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Della navigazione Marittima ed Interna
Libro Primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Libro Secondo
Della proprietā e dell'armamento della nave
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Libro Quarto
Disposizioni processuali
Parte Seconda
Della navigazione Marittima ed Interna
(OMISSIS)
Parte Terza
Disposizioni Penali e Disciplinari
Libro Primo
Disposizioni penali
Libro Secondo
Disposizioni disciplinari
(OMISSIS)

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