Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
Alla Direzione Marittima di Palermo
E, p.c.: Al Comando Generale Corpo
delle Capitanerie di porto
Reparto 2 – Ufficio I
SEDE
OGGETTO: Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121
Codesta Direzione Marittima, con nota n. 859 del 28.02.06, chiede di conoscere se l’addestramento di base, come definito dalla circolare TMA4 9141 del 21.12.2001, possa o meno essere considerato "corso di specializzazione" al fine dell’applicazione della tolleranza di cui alla circolare "Gente di Mare", serie X, n. 99 del 2 maggio 1977.
Al riguardo, si ribadisce che la disciplina dei titoli professionali marittimi del diporto segue, se non diversamente stabilito dalla normativa di riferimento, quella dei titoli professionali marittimi. Ne consegue che l’ammissione all’esame per il rilascio del certificato di abilitazione di "Ufficiale di navigazione del diporto" è consentita - con il vincolo della riserva - anche a coloro i quali non sono attualmente in possesso di alcuno dei requisiti indicati alla lettera d, comma 2 dell’articolo 5 del D.M. 10 maggio 2005, n.121.
Il rilascio dei certificati di abilitazione, che potrà avvenire anche oltre i diciotto mesi di cui all’articolo 14 del citato D.M. n.121/05, è sempre subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti.
Ad ogni buon fine si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
L’articolo 14, comma 1, permette di conseguire entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 10 maggio 2005, n.121, il titolo professionale di "Ufficiale di navigazione del diporto" a coloro che sono in possesso del titolo di "conduttore di imbarcazione da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" o di patente per il comando di navi da diporto. Detti soggetti possono sostenere l’esame per il rilascio del certificato di abilitazione di "Ufficiale di navigazione del diporto" senza la dimostrazione della navigazione effettuata.
Oltre tale data essi potranno conseguire il titolo seguendo la procedura ordinaria dettata dall’articolo 5 del citato D.M..
Si conferma, inoltre, che la validità del titolo di "conduttore di imbarcazione da diporto adibite al noleggio per le acque marittime", riconosciuta dal comma 2 dell’articolo 14, non è ovviamente soggetta a scadenza temporale.
IL DIRETTORE GENERALE
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