| Il Nuovo Codice Unico della Navigazione |
pagina 5/5 dall'art. 58 all'art. 67
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Titolo V
Disposizioni complementari, transitorie e finali
Art. 58.
Durata dei procedimenti
- I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
- Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di
rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di
apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda
inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a
60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il
predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di
unita' da diporto.
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Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto
- Le unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in
porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto
stesso.
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Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
- Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o
alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne
denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni
dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di
persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
- Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad
investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
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Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
- In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da
diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi
l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui
all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad
istanza degli interessati.
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Art. 62.
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne
- I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto
destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono
provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine,
qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di
proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione
che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
- Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione
di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata immessa in
commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea prima del 16 giugno 1998.
- Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere
nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della
documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predetto
ufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spese
dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte di
un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
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Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
- Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle
unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla
designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita',
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei
controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal
comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono
tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella
A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti
dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella
3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi
diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono
aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei
due anni precedenti.
- Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella
tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per
cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette
risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche
- L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al
costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative
procedure.
- L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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Art. 65.
Regolamento di attuazione
-
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di
seguito indicate:
-
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle
imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi
compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle
imbarcazioni e delle navi da diporto;
- b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio
dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla
cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
- c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle
unita' da diporto;
- d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della
licenza provvisoria alle navi da diporto;
- e) disciplina del regime amministrativo degli apparati
ricetrasmittenti di bordo;
- f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione
della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto
dei motori;
- g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi
comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri
di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere
i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
- i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a
benzina ed a gas di petrolio liquido;
- l) disciplina relativa alla procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di
sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
- m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
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Art. 66.
Disposizioni abrogative
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice
della navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione
interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1949, n. 631;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive
modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis
dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono
abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647.
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso
il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n.50.
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Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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